Ordinanza Corte di Cassazione 6 maggio 2016, n. 39947 (data udienza)
Reflui zootecnici - Rottura tubazione - Abbandono di rifiuti - Articolo 256, Dlgs 152/2006 - Accertamento natura del liquido - Pluralità di dati obiettivi - Mancata effettuazione delle analisi di laboratorio - Irrilevanza
Nel caso una "pluralità di dati obiettivi" consenta al Giudice di accertare l'effettiva natura del liquido illegittimamente sversato, la necessità di sottoporre lo stesso a specifiche analisi di laboratorio è esclusa.
A dirlo è la Corte di Cassazione (sentenza 39947/2016) che ha così respinto il ricorso presentato contro una condanna per abbandono di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da reflui zootecnici (articolo 256, commi 1 e 2, Dlgs 152/2006) motivato con la mancata analisi del liquido riversato da parte delle autorità di controllo.
Secondo la Suprema Corte, invece, ha ben agito il Tribunale di Lodi che al fine di accertare la provenienza dei reflui (causati dalla rottura di un raccordo della tubazione), la loro natura zootecnica e la responsabilità dei titolari dell'allevamento, ha valorizzato le deposizioni testimoniali (rese dalle Guardie ecologiche volontarie, da un idraulico e da un architetto) e la documentazione fotografica allegata agli atti.
Con riferimento al profilo soggettivo del reato, la Cassazione si limita a osservare come la rottura della tubazione non può essere considerata "accidentale", quando sono passati più di 20 anni dall'ultima manutenzione della stessa.
Corte di Cassazione
Ordinanza 6 maggio 2016, n. 39947 (data udienza)
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