Sentenza Corte di Cassazione 29 agosto 2016, n. 35588
Materie fecali - Esclusione dai rifiuti - Articolo 185, Dlgs 152/2006 - Provenienza da attività agricola - Trasporto bestiame in conto terzi - Non rientra - Utilizzazione agronomica - Disciplina applicabile - Onere della prova - Violazione - Smaltimento illecito di rifiuti - Articolo 256, Dlgs 152/2006 - Applicabilità
La Cassazione ribadisce il principio secondo il quale le materie fecali sono escluse dalla disciplina dei rifiuti a condizione che provengano da attività agricola e che siano effettivamente riutilizzate nella stessa.
In adesione a tale interpretazione dell'articolo 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione) del Dlgs 152/2006, la Suprema Corte (sentenza 35588/2016) ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Assisi a un trasportatore di bestiame in conto terzi, per l'illecito smaltimento della frazione solida derivante dalla pulizia dei camion e di una stalla di sosta.
Il materiale in questione, secondo la Corte, proviene da attività di trasporto per conto terzi – e non da attività agricola o di allevamento - e quindi l'articolo 185 non è applicabile.
L'utilizzazione agronomica del materiale può avere rilevanza per escludere il reato solo a condizione che siano rispettate le prescrizioni stabilite dal Dm 7 aprile 2006 (ora sostituito dal Dm 25 febbraio 2016) e dalla normativa regionale approvata ai sensi dell'articolo 112 (Utilizzazione agronomica) del Dlgs 152/2006, il quale, quantomeno, stabilisce l'obbligo di comunicare con l'autorità competente.
Corte di Cassazione
Sentenza 29 agosto 2016, n. 35588
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