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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 10 agosto 2017, n. 39074

Gesso di defecazione - Fertilizzante - Allegato 3, Dlgs 75/2010 - Modalità di stoccaggio incompatibili con uso agricolo - Natura di rifiuto - Sussistenza - Gestione non autorizzata - Reato - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - End of waste - Condizioni - Qualifica come sottoprodotto - Legalità del suo utilizzo - Necessità

Il gesso di defecazione appartiene alla famiglia dei rifiuti destinati alla produzione di fertilizzanti ed è quindi escluso che lo stesso, "in sé considerato", non possa essere qualificato come rifiuto.
Per cessare di essere qualificato come rifiuto ("end of waste"), precisa la Corte di Cassazione nella sentenza 39074/2017, il gesso di defecazione deve essere recuperato a seguito di procedura semplificata (ex Dm 5 febbraio 1998) e impiegato in conformità alle prescrizioni su etichettatura, tracciabilità e preventiva iscrizione del fabbricante nel "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" (ex Dlgs 75/2010).
La mancanza di conformità del materiale ai requisiti tecnici stabiliti dal Dlgs 75/2010 (e dal regolamento 2003/2003/Ce), d'altra parte, esclude anche la prova della "legalità del suo utilizzo" richiesta per poter qualificare lo stesso come sottoprodotto.
La Suprema Corte ha così respinto il ricorso una sentenza di condanna del Tribunale di Mantova per gestione non autorizzata di rifiuti, inflitta al titolare di un terreno su cui erano stati depositati, in maniera incompatibile con l'uso agricolo degli stessi, quasi 2mila metri cubi di gesso di defecazione.

Corte di Cassazione

Sentenza 10 agosto 2017, n. 39074