Sentenza Corte di Cassazione 29 settembre 2016, n. 40654
Rifiuti - Trasporto illecito - Territori in stato di emergenza - Articolo 6, lettere d) e f) del Dl 172/2008 - Riduzione pena per carenza dei requisiti Interpretazione ragionevole - Soggetti non autorizzati - Inapplicabilità
Il dimezzamento della pena per il trasporto illecito di rifiuti nei territori in stato di emergenza, secondo la Cassazione, "si deve applicare solo a chi ha l'autorizzazione, ma non aveva i requisiti per ottenerla".
Per la Suprema Corte (sentenza 40654/2016), è questa l'unica interpretazione "ragionevole" dell'articolo 6 del Dl 172/2008 (disciplina applicabile nei territori in stato di emergenza sui rifiuti), e in particolare del combinato disposto stabilito dalla lettere e), che stabilisce la pena per chi gestisce rifiuti senza l'autorizzazione prescritta dalla legge (reclusione fino a 6 anni e multa fino a 50mila euro), e la successiva lettera f) che riduce la stessa pena della metà "nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni per le iscrizioni o comunicazioni".
Pena piena quindi per chi – come il ricorrente in giudizio condannato dalla Corte di Appello di Palermo - trasporta rifiuti senza l'ok della P.a., a prescindere dal possesso o meno dei requisiti, “poiché l'operare senza autorizzazione è certamente comportamento più grave di quello di non avere i requisiti per l'autorizzazione”.
Corte di Cassazione
Sentenza 29 settembre 2016, n. 40654
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