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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 7 gennaio 2010, n. 79

Rifiuti - Emergenza rifiuti Regione Campania - Trasporto illecito di rifiuti - Qualità di imprenditore od organizzazione imprenditoriale - Necessità - Esclusione

La sanzione per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, prevista dal Dl 172/2008 sull’emergenza campana, ha come ratio il “reprimere l’attività di chiunque trasporti abusivamente rifiuti speciali e non”.
La Corte di Cassazione ha così annullato (sentenza 79/2010) la mancata convalida dell’arresto di un privato cittadino, sorpreso a trasportare rifiuti edili in assenza delle autorizzazioni richieste, stabilita dal Tribunale di S.Maria C.V. “poiché non ricorreva l’attività d’impresa finalizzata al trasporto de quo”.
Secondo la Suprema Corte, al contrario, l’articolo 6, comma 1, lettera d) del Dl 6 novembre 2008, n. 172, punisce “chiunque” effettui un’attività di trasporto non autorizzata, “senza richiedere l’ulteriore requisito dell’organizzazione imprenditoriale”.
Le sanzioni stabilite dal Dl 172/2008, ricordiamo, sono applicabili nei “territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225”.

Corte di Cassazione

Sentenza 7 gennaio 2010, n. 79

Rifiuti - Emergenza rifiuti Regione Campania - Trasporto illecito di rifiuti - Qualità di imprenditore od organizzazione imprenditoriale - Necessità - Esclusione