Sentenza Corte di Cassazione 2 agosto 2018, n. 37608
Rifiuti –Trasporto non autorizzato - Territori dichiarati in stato di emergenza – Disciplina sanzionatoria speciale – Articolo 6, comma 1, lettera d), Dlgs 172/2008 – Applicabilità in deroga al principio del "favor rei" – Sussistenza - Natura del reato – Requisito della stabilità o continuatività – Non richiesto
La disciplina sanzionatoria "afflittiva" per le violazioni commesse nei territori dichiarati in emergenza rifiuti si applica ai fatti commessi durante la sua vigenza, anche se giudicati quando l'emergenza è cessata.
A confermarlo è la Corte di Cassazione (sentenza 37608/2018) che, nel respingere il ricordo contro una condanna per trasporto non autorizzato di rifiuti inflitta dal Tribunale di Castrovillari (CS) ai sensi dell'articolo 6, comma primo, lettera d) del Dl 172/2008, ricorda come tale disciplina sanzionatoria speciale, che stabilisce delle pene sensibilmente più afflittive rispetto a fattispecie analoghe contemplate dal Dlgs 152/2006 ed è applicabile nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti, in quanto misura straordinaria temporanea deroga al principio di applicazione delle disposizioni posteriori più favorevoli al reo (cd. "favor rei").
Il delitto in questione, ribadisce poi la Suprema Corte, costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti. Il requisito della stabilità o continuatività della condotta, chiarisce infine il Giudice, non solo non è contemplato dalla norma emergenziale ma oltretutto ne contraddirebbe la "ratio", rendendo più difficile la repressione del comportamento proprio nei territori in cui si è voluto inasprire il regime sanzionatorio.
Corte di Cassazione
Sentenza 2 agosto 2018, n. 37608
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