Sentenza Cassazione, 20 febbraio 2017, n. 8119
Sicurezza sul lavoro - Infortunio del lavoratore - Reato di lesioni colpose ex articolo 590, Codice penale - Individuazione del datore nelle Pubbliche amministrazioni - Ex articolo 2, Dlgs 81/2008 - Dirigente con poteri di gestione e spesa - Sussistenza - Delega di funzioni ex articolo 16, Dlgs 81/2008 - Non necessaria - Mancata predisposizione Duvri (documento di valutazione dei rischi interferenziali) ex articolo 26, Dlgs 81/2008 - Responsabilità - Sussistenza
In tema di sicurezza sul lavoro nelle Pubbliche amministrazioni, il dirigente depositario di poteri di gestione e spesa, assume automaticamente la qualifica di datore ex articolo 2, Dlgs 81/2008.
La Suprema Corte ha con sentenza 20 febbraio 2017, n. 8119 ripercorso la previsione dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del Dlgs 81/2008, secondo cui nelle P.a. il datore di lavoro coincide con il dirigente al quale spettano poteri di gestione e spesa, che viene quindi investito di tutti gli obblighi derivanti ex “Tu sicurezza”. Rammenta la Corte che avvenendo l’investitura ope legis, non è necessaria una delega ex articolo 16, Dlgs 81/2008, come avviene nel settore privato.
Nel caso di specie, i Giudici confermano la condanna del responsabile comunale di operazioni di smaltimento di materiali ferrosi in Emilia-Romagna, per le lesioni occorse ad un lavoratore ex articolo 590 C.p, poiché in quanto datore di lavoro avrebbe dovuto predisporre il documento di valutazione dei rischi ex articolo 26, Dlgs 81/2008.
Corte di Cassazione
Sentenza 20 febbraio 2017, n. 8119
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