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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 16 novembre 2016, n. 23341

Rifiuti - Presunta attività di discarica abusiva - Ecotassa - Avviso di accertamento - Articolo 3, comma 32, legge 549/1995 - Utilizzatore dell'area anche di fatto - Presentazione della denuncia ai competenti organi regionali - Necessità

La Corte di Cassazione civile ha respinto il ricorso contro un avviso di accertamento per l'evasione dell'ecotassa a carico del proprietario dell'area che non aveva denunciato la discarica abusiva alla Regione.
Secondo la Suprema Corte (sentenza 23341/2016), che ha confermato il giudizio della Commissione tributaria della Regione Puglia, il comma 32 dell'articolo 3 della legge 549/1995 (istitutiva del tributo speciale per il deposito di rifiuti solidi in discarica, cd. "ecotassa") è chiaro nello stabilire la responsabilità solidale del proprietario dei terreni per il pagamento del tributo, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi regionali prima della constatazione dell’illecito.
La Cassazione ricorda poi di aver già stabilito, in sede di Sezioni Unite (sentenza 4472/2009), che qualunque soggetto che si trovi con l'area interessata in un rapporto "anche di mero fatto" tale da consentirgli - e per ciò stesso imporgli - di esercitare una funzione di protezione finalizzata ad evitare che l'area possa essere adibita a discarica abusiva, va considerato solidalmente responsabile dell'abbandono di rifiuti in quanto il requisito della colpa, postulato dall’articolo 192 del Dlgs 152/2006, ben può consistere nell'omissione delle cautele che l'ordinaria diligenza suggerisce.

Corte di Cassazione

Sentenza 16 novembre 2016, n. 23341