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Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Giurisprudenza

Sentenza Tar Puglia 22 dicembre 2016, n. 1935

Appalti - Servizio di igiene urbana - Esclusione di una impresa dalla gara per carenza dei requisiti professionali - Articolo 80, Dlgs 50/2016 - Carenze nell'esecuzione di un precedente contratto - Vicenda ancora "sub judice" - Legittimità dell'esclusione - Non sussiste

A differenza da quanto previsto dalla disciplina previgente sugli appalti, per il nuovo Codice, è illegittimo escludere dalla gara per il servizio rifiuti un'impresa in base a "carenze" professionali ancora "sotto giudizio".
Lo ha ricordato il Tar Puglia nella sentenza 22 dicembre 2016, n. 1935 che ha annullato la aggiudicazione provvisoria dell'affidamento dell'appalto del servizio integrato di igiene urbana (raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, spazzamento strade) nel territorio di un Comune pugliese. La società ricorrente era stata esclusa perché il Comune aveva ritenuto essere venuti meno alcuni requisiti "professionali" per partecipare all'appalto. In particolare il Comune aveva individuato la risoluzione di un precedente appalto per carenze nella sua esecuzione.
Per i Giudici pugliesi però, a differenza di quanto prevedeva il Dlgs 163/2006, l'articolo 80 del nuovo T.U. appalti Dlgs 50/2016 non consente di escludere dalla gara un'impresa per carenza dei requisiti "professionali" nel caso in cui questa sia incorsa nella risoluzione di un precedente appalto per carenze nella sua esecuzione, se l'impresa ha contestato in sede giurisdizionale tale risoluzione e quindi la vicenda è ancora "sub judice" e non confermata in via definitiva.

Tar Puglia

Sentenza 22 dicembre 2016, n. 1935