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Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Giurisprudenza

Sentenza Tar Sicilia 28 settembre 2017, n. 2274

Appalti pubblici - Affidamento del servizio rifiuti - Associazione temporanea di imprese - Requisiti professionali - Articolo 83, Dlgs 50/2016 - Iscrizione all'Albo gestori ambientali - Necessità - Iscrizione della capogruppo a specifica classe dell'Albo - Necessità - Insussistenza - Cumulo dei requisiti tra le imprese raggruppate - Possibilità - Sussistenza

 

È legittimo l'affidamento del servizio rifiuti a un raggruppamento di imprese anche se l'impresa mandante, pur iscritta all'Albo gestori ambientali non è iscritta a una specifica classe richiesta dal bando.
Così si è espresso il Tar Sicilia 28 settembre 2017, n. 2274 respingendo il ricorso contro l'aggiudicazione di un appalto per il servizio rifiuti fatta da un Comune e vinto da un raggruppamento temporaneo di imprese. Il Tar ha riconosciuto legittima l'aggiudicazione del servizio rifiuti a un'associazione temporanea di imprese anche se la società mandante pur iscritta all'Albo gestori ambientali, è priva del requisito di iscrizione a una particolare classe dell'Albo. I Giudici siciliani hanno ammesso la possibilità del cumulo dei requisiti tra i partecipanti al gruppo (il bando richiedeva l'iscrizione in varie classi dell'Albo gestori ambientali). In caso contrario verrebbe frustrato il senso stesso del raggruppamento di imprese.
Il Tar ha affermato che nel caso di specie le disposizioni del Codice appalti sui requisiti professionali di partecipazione alle gare (articolo 83, Dlgs 50/2016), nonché il Codice ambientale (articolo 212, Dlgs 152/2006) consentono di ricostruire come condizione prevista dalla norma primaria l'iscrizione all'Albo gestori, ma non quella dell'obbligo di iscrizione a una specifica classe.

Tar Sicilia

Sentenza 28 settembre 2017, n. 2274