Sentenza Tar Lazio 10 settembre 2018, n. 9212
Appalti - Rifiuti - Affidamento del servizio rifiuti - Bando di gara - Durata del contratto - Previsione di una proroga - Articolo 106 del Dlgs 50/2016 - Possibilità - Sussistenza - Scopo - Misura volta esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro - Sussistenza - Equiparazione a rinnovo - Esclusione - Obbligo di effettuare una nuova gara al termine dell'affidamento del servizio - Sussistenza
Ai sensi del Codice appalti Dlgs 50/2016 la proroga dell'affidamento del servizio rifiuti serve ad assicurare il passaggio da un contraente a un altro, non implica il rinnovo dell'affidamento, escluso per legge.
Il Tar Lazio nella sentenza 10 settembre 2018, n. 9212 ha respinto le doglianze di una impresa contro l'affidamento diretto ex articoli 31 e 36, Dlgs 50/2016 da parte di un Comune laziale dell'incarico di progettazione del servizio di igiene urbana. L'impresa ricorrente, gestore uscente del servizio, dichiarava che la presenza di una proroga nel contratto implicava l'obbligo per il Comune di giustificare, in esito ad apposito procedimento, le ragioni di cessazione del servizio.
I Giudici laziali hanno però ricordato che negli appalti vige il principio secondo cui, una volta scaduto il contratto, se l'Amministrazione deve avvalersi dello stesso tipo di prestazioni deve effettuare una nuova gara. La presenza di una proroga nella lex specialis di gara ha il solo scopo, ex articolo 106, Dlgs 50/2016, di assicurare la continuità del servizio e il passaggio tra gestori uscente e entrante e non implica che l'Amministrazione debba giustificare la predisposizione di una nuova gara alla scadenza naturale del contratto.
Tar Lazio
Sentenza 10 settembre 2018, n. 9212
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