Sentenza Consiglio di Stato 8 novembre 2017, n. 5162
Rifiuti - Appalto servizio di igiene urbana - Bando di gara - Requisiti tecnici - Possesso iscrizione all'Albo gestori ambientali in categoria 10A - Assenza nel capitolato di gara di obblighi relativi allo smaltimento di amianto - Requisito sproporzionato e irragionevolmente limitativo della partecipazione - Sussistenza
Se nel bando di gara per l'affidamento del servizio rifiuti urbani non c'è alcun riferimento all'amianto è sproporzionato prevedere nei requisiti di partecipazione l'iscrizione alla categoria 10A dell'Albo gestori ambientali.
Il Consiglio di Stato nella sentenza 8 novembre 2017, n. 5162 ha rigettato le doglianze dell'impresa ricorrente che aveva impugnato una gara bandita da un'Amministrazione pugliese per il servizio di igiene urbana, vinto da un'impresa concorrente che però non possedeva il requisito tecnico di iscrizione alla categoria 10A dell'Albo gestori ambientali (amianto) previsto dal bando di gara.
Per i Giudici, se da un lato è vero che il bando di gara fa riferimento ai rifiuti urbani ex articolo 184, comma 2, del Dlgs 152/2006 e se è vero che l'amianto è classificabile tra i rifiuti di provenienza urbana, in nessuna parte del bando e capitolato di gara si fa riferimento allo smaltimento amianto, né sono dettagliati particolari obblighi di smaltimento, invece presenti in analogo bando della stessa Amministrazione, questo sì dedicato particolarmente allo smaltimento dell'amianto. Così, prevedere come requisito di partecipazione l'obbligo di iscrizione alla categoria 10 viola i principi di massima concorrenzialità nelle gare pubbliche e di proporzionalità nella fissazione dei requisiti di partecipazione.
Consiglio di Stato
Sentenza 8 novembre 2017, n. 5162
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