Sentenza Corte di Cassazione 22 dicembre 2016, n. 54504
Rifiuti - Gestione non autorizzata - Articolo 6, Dl 172/2008 - Territorio dichiarato in stato di emergenza - Presupposto normativo per applicabilità sanzioni - Necessità - Efficacia delimitativa delle condotte penalmente rilevanti - Insussistenza
La dichiarazione dello stato di emergenza rifiuti di una Regione costituisce il presupposto per l'applicabilità delle sanzioni ex Dl 172/2008, ma non delimita in alcun modo le condotte penalmente rilevanti.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione (sentenza 54504/2016) che ha respinto il ricorso presentato contro una sentenza con cui il Tribunale di Palermo ha condannato il titolare di un'autodemolizione, ai sensi dell’articolo 6 del Dl 172/2008, per la gestione non autorizzata di rifiuti in territorio dichiarato in stato di emergenza.
Secondo il ricorrente in giudizio, alla luce del Dpcm 16 gennaio 2009 che ha prorogato l'emergenza in Sicilia per i soli rifiuti solidi urbani, il Giudice non avrebbe dovuto applicare la disciplina sanzionatoria - maggiormente afflittiva di quella ordinaria ex Dlgs 152/2006 - prevista per i territori in crisi, in quanto i rifiuti derivanti dalla rottazione dei veicoli fuori uso sono da considerarsi speciali.
Secondo la Suprema Corte, invece, la dichiarazione dello stato di emergenza rappresenta unicamente il presupposto di fatto per l'applicabilità delle fattispecie delittuose ex Dl 172/2008, ma non può avere alcun effetto delimitativo delle condotte penalmente rilevanti.
Corte di Cassazione
Sentenza 22 dicembre 2016, n. 54504
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