Sentenza Consiglio di Stato 24 gennaio 2020, n. 592
Rifiuti – Giacenza rifiuti su tratto stradale – Pericolo per la sicurezza e ostacolo alla circolazione – Sussistenza – Obbligo del proprietario/concessionario della strada di manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e pertinenze, ex articolo 14 Dlgs 285/1992 (Codice della Strada) – Sussistenza - Responsabilità oggettiva del proprietario/concessionario della strada – Rilevanza - Sussistenza - Ingiunzione rivolta al proprietario/concessionario per raccolta, trasporto e avvio a smaltimento rifiuti giacenti su tratto – Legittimità – Ordinanza comunale di rimozione ex articolo 107 del Dgs 167/2000 – Legittimità – Competenza dirigente responsabile area tecnica – Sussistenza - Rimozione e avvio a recupero e smaltimento ex articolo 192 del Dlgs 152/2006 – Applicazione concorrente – Non configurabilità
Il proprietario/concessionario è obbligato a rimuovere i rifiuti anche se da altri abbandonati, essendo responsabile della pulizia e della sicurezza stradale ex Codice della Strada.
Così ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza del 24 gennaio 2020, n. 592 in cui si conferma la legittimità dell'ordinanza adottata dal Responsabile tecnico del Comune, diretta al concessionario della strada, di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento dei rifiuti (pneumatici) giacenti su un tratto stradale in Basilicata. L'obbligo previsto dell'articolo 14 del Dlgs 285/1992 (Codice della strada) è funzionale alla responsabilità oggettiva del concessionario che è tenuto, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, alla manutenzione, alla gestione e alla pulizia della strada. La norma, che ha carattere di specialità, prevale dunque sulla disciplina di cui al Dlgs 152/2006.
Diversa è infatti l'ipotesi prevista dall'articolo 192 del Dlgs 152/2006 (applicabile anche nei confronti del proprietario della strada), in cui l'ordinanza di rimozione viene emessa dal Sindaco nei confronti di chiunque abbia violato il divieto di abbandono di rifiuti sulla base della responsabilità soggettiva, che richiede l'accertamento del dolo o della colpa imputabili al destinatario dell'ordine.
Dunque si conferma la competenza del Responsabile tecnico del Comune all'emanazione dell'ordinanza (secondo i criteri previsti dall'articolo 107 del Dlgs 267/2000) non sussistendo invece la competenza del Sindaco prevista in caso di ordinanza di rimozione emessa a norma dell’articolo 192 del Dlgs 152/2006. (TG)
Consiglio di Stato
Sentenza 24 gennaio 2020, n. 592
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