Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 6 aprile 2016, n. 13731

Rifiuti - Disciplina sanzionatoria - Territori in stato d'emergenza -  Articolo 6, Dl 172/2007 - Norma di natura eccezionale e temporanea - Fatti commessi durante l'emergenza e giudicati dopo la cessazione dell'emergenza - Applicabilità - Principio di retroattività della norma più favorevole al reo - Derogabilità

Le pene per le violazioni in materia di rifiuti commesse all'interno di territori dichiarati in stato di emergenza, più afflittive di quelle ordinarie, rimangono applicabili anche se all'epoca del giudizio l’emergenza è cessata.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (sentenza 13731/2016) nel respingere il ricorso contro una condanna a sei mesi di reclusione inflitta dalla Corte di Appello di Palermo ai sensi del Dl 172/2008 ("Misure urgenti di tutela ambientale").
Il regime sanzionatorio ex Dl 172/2008 per i territori in stato di emergenza, "sensibilmente più afflittivo" rispetto a fattispecie analoghe contemplate dal Dlgs 152/2006, ha natura di norma eccezionale e temporanea - essendo applicabile a determinate condotte poste in essere in determinati ambiti territoriali – e quindi continua ad applicarsi ai fatti commessi durante la sua vigenza anche quando l'emergenza sia successivamente cessata. Ai sensi dello stesso C.p., infatti, le norme eccezionali derogano al principio di retroattività della norma più favorevole al reo.
È quindi legittima la condanna del Giudice siciliano (datata 12 dicembre 2014) anche se arrivata quasi un anno dopo la cessazione dell’emergenza rifiuti nella Regione (31 dicembre 2013).

Corte di Cassazione

Sentenza 6 aprile 2016, n. 13731