Sentenza Corte di Cassazione 29 settembre 2016, n. 40702
Sicurezza sul lavoro – Macchinario per il trattamento dei rifiuti – Marchio di conformità Ce – Obbligo del datore di lavoro di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori – Ordinaria diligenza – Assenza elementi di protezione – Articolo 70, Dlgs 81/2008 - Responsabilità – Articolo 590, C.p. - Sussistenza – Delega al responsabile – Compiti di consulenza - Articolo 33, Dlgs 81/2008 – Contributo colposo della vittima non abnorme – Irrilevanza
Nel caso di infortunio del lavoratore provocato da vizi di progettazione o fabbricazione di un macchinario, la responsabilità del costruttore non esclude la responsabilità del datore di lavoro.
Sul datore di lavoro, sottolinea la Corte di Cassazione nella sentenza 40702/2016, grava infatti l'obbligo di eliminare tutte le fonti di pericolo per i lavoratori e quindi, nel caso consenta l'utilizzo di una macchina che, seppur dotata di marcatura di conformità Ce, espone i lavoratori a rischio di infortunio, deve essere considerato responsabile.
Tale principio non si applica solo in caso in cui, a causa delle speciali caratteristiche della macchina o del vizio che impediscono di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza, il datore sia impossibilitato ad accertare gli elementi di pericolo.
Nel caso giunto in giudizio, invece, la mancanza dell'elemento di protezione necessario per evitare il pericolo di afferramento e trascinamento degli operatori da parte del macchinario, "era particolarmente evidente, e per molti versi, vistosa, tale, comunque, da non poter sfuggire, senza incorrere in grossolana negligenza". Da qui la condanna per il datore di lavoro sardo ai sensi dell'articolo 590 C.p. (lesione personali colpose).
Corte di Cassazione
Sentenza 29 settembre 2016, n. 40702
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