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Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 15 febbraio 2017, n. 7166

Autorizzazione integrata ambientale - Prescrizioni dell'Autorità - Violazione - Depenalizzazione a illecito amministrativo - Articolo 29-quattuorcedies, Dlgs 152/2006 come sostituito dal Dlgs 46/2014 - Condizioni - Limiti - Attività di movimentazione rifiuti - Esclusione

La "depenalizzazione" dell'illecito di violazione delle prescrizioni dell'Autorità previste nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale non si applica se la violazione è relativa alla gestione rifiuti.
Lo ha ricordato la Cassazione nella sentenza 15 febbraio 2017, n. 7166 relativa alla condanna della titolare di un'impresa che aveva violato le prescrizioni relative Aia rilasciata disperdendo a causa del vento nel terreno del vicino confinante una serie di rifiuti in plastica durante l'attività di movimentazione degli stessi. Le modifiche al Dlgs 152/2006 da parte del Dlgs 46/2014 hanno depenalizzato a illecito amministrativo la violazione delle prescrizioni contenute nell'Aia ma non quando l'attività abbia a oggetto la gestione dei rifiuti come in questo caso. Corretto quindi il ragionamento della Corte di merito.
Non corretta invece la condanna per "imbrattamento di cose altrui" ai sensi dell'articolo 674 del Codice penale sul "getto pericoloso di cose" (alcuni sacchetti di plastica dal cumulo di rifiuti stoccati erano volati per l'azione del vento sul terreno del vicino). Per la Suprema Corte trattasi invece del reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (articolo 639, comma 2, C.p.) che non prevede la fattispecie colposa e quindi il fatto non è previsto come reato. Di qui l'annullamento della sentenza senza rinvio in parte qua con eliminazione della relativa pena.

Corte di Cassazione

Sentenza 15 febbraio 2017, n. 7166