Sentenza Corte di Cassazione 4 marzo 2022, n. 7874
Rifiuti - Autorizzazione integrata ambientale (N.d.R. articolo 29-sexies, Dlgs 152/2006) - Prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale (N.d.R.: articolo 29-decies, Dlgs 152/2006) - Violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies del Dlgs 152/2006 - Configurabilità dell’illecito amministrativo anziché dell’illecito penale - Violazioni non attinenti alla gestione dei rifiuti - Sussistenza - Rilevanza penale delle violazioni in materia di gestione dei rifiuti - Sussistenza - Stoccaggio rifiuti (N.d.R.: articolo 183, Dlgs 152/2006) - Mancanza dell'apposita cartellonistica con indicazione dei codici Eer ed errato stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi - Prescrizioni attinenti alla gestione dei rifiuti - Sussistenza
Confermata dalla Cassazione la rilevanza penale (con esclusione della depenalizzazione) delle violazioni delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale con riferimento alla "gestione rifiuti".
La Corte Suprema di Cassazione (sentenza 4 marzo 2022, n. 7874) ha confermato la condanna del titolare di una azienda per violazione delle prescrizioni dell'Aia in merito alla mancanza dell'apposita cartellonistica con indicazione dei codici Eer nonché l'errato stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi di cui al Eer 13.08.02* (oli esauriti – altre emulsioni). Il Dlgs 46/2014 nel modificare l'articolo 29-quattuordecies del Dlgs 152/2006 ha depenalizzato l'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, permanendo invece la rilevanza penale della violazione delle prescrizioni inerenti la "gestione dei rifiuti", cosiddette "violazioni qualificate" come quelle verificatesi nel caso di specie.
Infatti i Supremi Giudici hanno sottolineato come la Giurisprudenza della Cassazione ha stabilito che non sembra dubitabile che l'apposizione di etichettatura sui contenitori o di segnaletica nelle aree destinate al deposito dei rifiuti, proprio in quanto funzionale ad una corretta informazione sulla natura e tipologia degli stessi per tutti coloro che con i medesimi vengono in contatto, attenga alla "gestione dei rifiuti". Per quel che concerne lo stoccaggio, è palese, anche dalla sola lettura della definizione, la sua appartenenza alla "gestione dei rifiuti". (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 4 marzo 2022, n. 7874
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