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Acque
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 3 marzo 2017, n. 10515

Acque - Scarico di reflui industriali senza autorizzazione - Inquinamento ambientale - Articolo 452-bis, Codice penale - Tendenziale irreversibilità del danno - Non richiesta - Condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento - Configurabilità - Singoli atti di un'unica azione lesiva - Zona franca intermedia tra inquinamento e disastro ambientale irreversibile - Non sussiste

Nel caso di inquinamento ambientale ex articolo 452-bis, C.p., le condotte post iniziale deterioramento sono parte di un'unica azione lesiva finché il deterioramento diventa irreversibile e scatta il disastro ambientale.
Lo ha ricordato la Cassazione (sentenza 3 marzo 2017, n. 10515) esaminando il caso di un inquinamento da scarico di acque industriali senza autorizzazione fatto da una distilleria in Campania direttamente in un fiume bypassando il depuratore. Poiché per configurarsi il delitto di inquinamento ambientale ex articolo 452-bis del Codice penale non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno, anche le condotte poste in essere deteriorando o compromettendo ciò che è già deteriorato sono "post factum" punibili, e costituiscono atti di un'unica azione lesiva che sposta in avanti la cessazione della consumazione del reato. Quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili, scatta il disastro ambientale ex articolo 452-quater, C.p. senza che esista una "zona franca" intermedia tra i due reati.
Respinta anche l'obiezione per la quale ai fini della sussistenza del reato devono essere compromesse "porzioni estese o significative" della matrice, perché tale requisito vale solo per il suolo e sottosuolo ma non è richiesta per le acque.

Corte di Cassazione

Sentenza 3 marzo 2017, n. 10515