Sentenza Corte di Cassazione 15 febbraio 2017, n. 7160
Rifiuti - Autorizzazione messa in riserva cavi elettrici - Attività meccanica di separazione - Operazione prodromica al recupero ex articolo 183, Dlgs 152/2006 - Attività di recupero R13 ex allegato C, Dlgs 152/2006 - Separazione meccanica conduttore/guaina - Conduzione nel perimetro dell'autorizzazione - Sussistenza - Reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Insussistenza
L'autorizzazione alla messa in riserva di un cavo elettrico, volta al recupero del materiale, comprende anche l’attività meccanica di separazione del conduttore dalla guaina. La Suprema Corte ha con sentenza 15 febbraio 2017, n. 7160 delineato la nozione di messa in riserva, che è un'attività prodromica al recupero ex articolo 183, comma 1, lettera t) del Dlgs 152/2006. Essendo una forma di gestione, che si concretizza nell'attesa di un materiale ad essere recuperato, necessita di un'autorizzazione che si estende anche alla fase meccanica. Si distingue invece dal deposito controllato (libero a certe condizioni), da quello preliminare (prodromico allo smaltimento), da quello abusivo (quando i rifiuti non sono destinati allo smaltimento). I Giudici hanno accolto il ricorso di un imprenditore veneto che effettuava - in possesso di un'autorizzazione alla messa in riserva - attività di separazione del conduttore dalla guaina su cavi elettrici, essendo tale attività ricompresa nell'autorizzazione stessa, e non sussistendo quindi il reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006.
Corte di Cassazione
Sentenza 15 febbraio 2017, n. 7160
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: