Sentenza Corte di Cassazione 31 marzo 2017, n. 16441
Rifiuti - Deposito temporaneo - Condizioni ex articolo 183, comma 1, lettera bb), Dlgs 152/2006 - Luogo di produzione coincide con luogo di deposito - Materiali da demolizione - Cantiere e luogo di deposito - Non coincidenza - Collegamento funzionale - Insussistenza - Deposito incontrollato ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Integra il reato di deposito incontrollato, il deposito di materiale da demolizione derivante da un cantiere in un terreno non collegato, non sussistendo quindi le condizioni del deposito temporaneo.
La Corte di Cassazione ha, con sentenza 31 marzo 2017, n. 16441, ribadito che si ha deposito temporaneo ex articolo 183, comma 1, lettera bb), Dlgs 152/2006, per ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti. Da ciò deriva che se il luogo di produzione del rifiuto è diverso e non funzionalmente legato al terreno del deposito, si ha deposito incontrollato.
Nel caso concreto, l’imputato toscano è stato pertanto condannato per gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006, per aver realizzato deposito incontrollato di materiali da demolizione in luogo differente rispetto al luogo di produzione.
Corte di Cassazione
Sentenza 31 marzo 2017, n. 16441
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