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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 7 giugno 2017, n. 133

Rifiuti - Tributo speciale per il conferimento in discarica di rifiuti solidi (Ecotassa) - Lr Sicilia 17 marzo 2016, n. 3, articolo 34 - Disposizioni su soggetti passivi e riduzione dell'ammontare del tributo - Contrasto con la legge statale 549/1995 - Competenza esclusiva statale in materia - Illegittimità costituzionale

Le norme della Sicilia in materia di tributo per il conferimento in discarica di rifiuti (cosiddetta "Ecotassa") sono state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale per violazione della disciplina "esclusiva" statale.
In particolare la Consulta, con la sentenza 6 giugno 2017, n. 133 ha dichiarato illegittimo in diversi punti l'articolo 34 della Lr Sicilia 17 marzo 2016, n. 3 sull'ecotassa. La norma siciliana nel prevedere come soggetti passivi del tributo i conferitori in discarica dei rifiuti urbani è in contrasto con la legge nazionale 549/1995 istitutiva del tributo che prevede come soggetto obbligato al tributo il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo salva rivalsa nei confronti di chi effettua il conferimento dei rifiuti.
Illegittima anche la norma siciliana che prevede la riduzione del tributo in relazione all'aumento della percentuale di raccolta differenziata. La legge 549/1995 prevede la possibilità di modulazione del tributo ma mai per incidere sugli obblighi di raccolta differenziata normati in via esclusiva dal Dlgs 152/2006 secondo tempistiche di incrementi percentuali stabiliti dal Legislatore statale cui solo il MinAmbiente può derogare su domanda del Comune.
Infine è illegittima anche la norma che riduce l'ecotassa dal 1° gennaio 2017 per gli scarti, i sovvalli, i fanghi anche palabili. La legge statale, inderogabile dalle Regioni, invece prevede la riduzione del tributo solo per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio (articolo 3, comma 40, legge 549/1995).

Corte Costituzionale

Sentenza 7 giugno 2017, n. 133

(Gu 14 giugno 2017 n. 24)