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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 6 giugno 2017, n. 27958

Trattamento fanghi in agricoltura - Regime normativo applicabile - Dlgs 99/1992 - Esaustività - Esclusione - Integrazione con la normativa generale sui rifiuti ex Dlgs 152/2006 - Necessità - Limiti sostanze pericolose - Parametro "idrocarburi totali" - Non previsto dal Dlgs 99/1992 - Utilizzo dei limiti previsti dal Dlgs 152/2006 - Legittimità

La normativa speciale sul trattamento fanghi di depurazione in agricoltura ex Dlgs 99/1992 va integrata dalla normativa generale sui rifiuti, in primis dal Dlgs 152/2006.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione nella sentenza 6 giugno 2017, n. 27958. Ai sensi del tenore dell'articolo 127 del Dlgs 152/2006, il Dlgs 99/1992 sulla regolamentazione dei fanghi di depurazione non è normativa autosufficiente, ma va integrato dalla normativa generale sui rifiuti, in primis dal Codice ambientale per le parti non espressamente disciplinate dal citato Dlgs 99/1992. Solo così è possibile assicurare la tutela dell'ambiente nel suo complesso.
È stata respinta la tesi del ricorrente che non riteneva applicabili i valori limite previsti dal Dlgs 152/2006 per il parametro "idrocarburi totali" ai fanghi in questione poiché tale parametro non era previsto dal Dlgs 99/1992. Il primo luogo, precisano i Giudici, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, Dlgs 99/1992 è vietata l'utilizzazione agronomica dei fanghi tossici e nocivi. In secondo luogo per la Cassazione è illogico che la norma speciale del 1992 possa ammettere "un uso indiscriminato di sostanze tossiche e nocive, non nominate come pericolose ex positivo iure, ponendosi piuttosto un problema di limiti e tollerabilità dei fanghi in sintonia con le finalità perseguite di tutela ambientale". L'uso agronomico presuppone infatti che il fango sia ricondotto al rispetto dei limiti previsti per le matrici ambientali a cui dovrà essere assimilato (quindi anche i limiti ex Dlgs 152/2006) salvo la norma speciale preveda parametri diversi più o meno rigorosi.

Corte di Cassazione

Sentenza 6 giugno 2017, n. 27958