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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 30 giugno 2017, n. 3217

Rifiuti urbani - Tariffa per lo smaltimento - Rapporto di natura tributaria tra amministrazione e singoli cittadini - Ricorso del Comune contro determinazioni regionali - Inammissibilità - Obbligo di perfetta simmetria tra volume rifiuti prodotti e l'entità della tassa - Insussistenza - Determinazione degli importi - Abnormità - Rilevanza

Non sussistendo alcun obbligo di perfetta simmetria intercorrente tra il volume dei rifiuti prodotti e l'entità della tassa, solo gli importi determinati in misura abnorme rispetto all'entità dei rifiuti prodotti sono da considerarsi illegittimi.
A dirlo è il Consiglio di Stato nella sentenza 3217/2017 in cui, dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso presentato da alcuni Comuni campani contro due decreti regionali che hanno determinato il costo per il conferimento dei rifiuti urbani allo stabilimento di tritovagliatura e imballaggio (Stir) di Casalduni e al termovalorizzatore di Acerra, ribaltando così il giudizio in primo grado del Tar Campania, precisa di ritenere l'appello infondato anche nel merito a causa della mancata dimostrazione della "abnormità" della tassa applicata.
Il rapporto che scaturisce dalla determinazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, precisa il Giudice, è un rapporto tributario che intercorre tra l'amministrazione e i singoli cittadini che soli possono contestare la determinazione tariffaria. Il Comune, seppur Ente esponenziale della collettività, non può agire in surroga rispetto all'interesse vantato dai propri cittadini "essendo quest’ultimo perseguibile direttamente dal soggetto che ne è titolare esclusivo".

 

La presente decisione riforma la sentenza del Tar Campania 6 aprile 2016, n. 1708.

Consiglio di Stato

Sentenza 30 giugno 2017, n. 3217