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Rifiuti
Giurisprudenza

Ordinanza Corte di Cassazione 29 settembre 2017, n. 22891

Rifiuti - Tassazione rifiuti - Locale di deposito di imballaggi terziari - Esonero dal pagamento della tassa - Dpr 507/1993 - Prova della sussistenza del diritto all'esenzione - Onere del contribuente - Sussistenza - Presentazione richiesta di esonero in sede di denuncia originaria o di variazione - Necessità

Non è possibile reclamare l'esenzione della tassa rifiuti per locali magazzino o deposito in cui si producono imballaggi terziari se non se ne fa richiesta e non si prova di averne diritto.
La Cassazione (sentenza 29 settembre 2017, n. 22891) ha rigettato le doglianze di una impresa lombarda che pretendeva fosse dovuta l'esenzione dal tributo relativamente ai locali in cui si producevano imballaggi terziari (quelli per il trasporto) non assimilabili per legge ai rifiuti urbani. I Supremi Giudici hanno ribadito la necessità per il contribuente che vuole usufruire dell'esenzione o riduzione della tassa rifiuti – nel caso di specie la Tarsu ex Dpr 507/1993, ma il principio vale anche per la Tari – di farne richiesta in sede di denuncia originaria o in sede di variazione.
Infatti essendo il tributo dovuto ex lege per il semplice possesso di locali atti a produrre rifiuti urbani o assimilati, è onere del contribuente che vuole vedersi riconosciuta dal Comune l'esenzione o riduzione della tassa dichiararlo in sede di denuncia fornendo le prove di avere diritto all'esenzione o riduzione.

Corte di Cassazione

Ordinanza 29 settembre 2017, n. 22891