Sentenza Consiglio di Stato 18 luglio 2017, n. 3554
Rifiuti - Affidamento diretto del servizio gestione rifiuti a società in house - Articolo 5, Dlgs 50/2016 - Natura ordinaria e non eccezionale dell'affidamento in house - Sussistenza - Passaggio automatico del personale del gestore uscente al nuovo affidatario del servizio - Articolo 202, comma 6, Dlgs 152/2006 - Esclusione
L'affidamento diretto "in house" del servizio rifiuti, ricorrendone i presupposti, non ha natura eccezionale, essendo una delle modalità di affidamento previste dal Codice appalti, Dlgs 50/2016 e dalla direttiva 2014/24/Ue.
Lo ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza 18 luglio 2017, n. 3554 con la quale i Giudici hanno confermato la delibera di un Comune della Lombardia che aveva affidato "in house" il servizio gestione rifiuti a una società partecipata dal Comune e da altri Enti locali. Il Consiglio di Stato ha ricordato che ai sensi del quadro normativo vigente (Dlgs 50/2016 e direttiva 2014/24/Ue) l'affidamento dei servizi locali "in house" non è una eccezione ma una delle modalità di affidamento del servizio, purché ne ricorrano i presupposti e l'Ente abbia motivato (e la motivazione è insindacabile dal Giudice salvi i casi di travisamento dei fatti o manifesta illogicità).
Anche l'obbligo del passaggio di personale dal gestore uscente al nuovo gestore (articolo 202, comma 6, Dlgs 152/2006) viene respinto. "Nel caso di specie non si è in presenza di una società terza che subentra ad un'altra (di analoga natura) nell'esecuzione di un contratto, bensì della riassunzione, da parte della stazione appaltante, della diretta gestione di determinati servizi, sia pure per il tramite di una società operativa".
Consiglio di Stato
Sentenza 18 luglio 2017, n. 3554
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