Sentenza Consiglio di Stato 31 agosto 2017, n. 4125
Appalti - Affidamento sotto la soglia comunitaria - Applicazione del principio di rotazione - Articolo 36 del Dlgs 50/2016 - Affidamento al gestore uscente - Esclusione - Carattere eccezionale - Affidamento al gestore uscente della gara successiva al primo affidamento - Possibilità - Sussistenza
La mancata applicazione del principio di rotazione tra i partecipanti negli appalti "sotto soglia comunitaria" costituisce ipotesi eccezionale e va adeguatamente motivata.
Lo ha ricordato il Consiglio di Stato nella sentenza 31 agosto 2017, n. 4125 accogliendo le istanze di una impresa arrivata seconda in una gara per l'affidamento di un servizio erogazione bevande e alimenti con distributori automatici. L'articolo 36 del Dlgs 50/2016 stabilisce che l'affidamento nelle gare sotto la "soglia comunitaria" debba avvenire nel rispetto del principio di rotazione. L'invito a partecipare (tramite procedura negoziata) all'affidatario uscente è procedura eccezionale e va motivata.
Questo, dicono i Giudici, per "evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato." Occorre, per il Consiglio di Stato "ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che ostacolino l'ingresso delle piccole e medie imprese, e di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei".
Consiglio di Stato
Sentenza 31 agosto 2017, n. 4125
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