Sentenza Corte di Cassazione 20 luglio 2017, n. 35792
Controlli ambientali - Prelievo campioni di terreno - Assenza di discrezionalità - Modificabilità del terreno - Urgenza - Articolo 354, C.p.p. - Applicabilità - Articolo 360, C.p.p. - Accertamenti tecnici non ripetibili - Formalità - Non richieste
Il prelievo di un campione per le analisi chimiche a fini di tutela delle acque dall'inquinamento non postula il rispetto delle formalità prescritte per gli accertamenti tecnici non ripetibili (articolo 360, C.p.p.).
Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza 35792/2017, infatti, il prelievo di un campione di terreno non richiede alcuna discrezionalità o preparazione tecnica per il suo compimento, da un lato, mentre dall'altro attiene ad un oggetto la cui intrinseca consistenza è suscettibile di verifica in ogni momento.
Hanno quindi ben agito gli ufficiali di polizia giudiziaria che, attesa la modificabilità del terreno (anche per eventi atmosferici) e la ripetibilità dei successivi accertamenti tecnici, hanno effettuato il prelievo nel rispetto dell'articolo 354 del C.p.p. (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro).
La Suprema Corte ha così respinto il ricorso contro una sentenza con cui il Tribunale di Foggia ha condannato per gestione non autorizzata di rifiuti, ai sensi dell'articolo 256 del Dlgs 152/2006, due soggetti ai quali era stato contestato di aver impiegato in coltivazione ammendanti compostati con valori superiore al consentito.
Corte di Cassazione
Sentenza 20 luglio 2017, n. 35792
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