Sentenza Corte di Cassazione 6 maggio 2016, n.18952
Rifiuti - Terre e delle rocce da scavo - Gestione non autorizzata - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sequestro probatorio - Richiesta di revoca - Respingimento - Mancata verifica della contaminazione - Motivazione meramente apparente - Annullabilità
Il mancato esperimento delle indagini chimiche sul materiale (misto) da riporto sottoposto a sequestro probatorio, a quasi un anno e mezzo dall'imposizione del vincolo, rende apparentemente ingiustificata la permanenza della misura cautelare.
A dirlo è la Corte di Cassazione (sentenza 18952/2016) che con queste motivazioni ha annullato e rispedito al Tribunale di Avellino l'ordinanza con cui il Gip dello stesso aveva solo parzialmente accolto l'opposizione al sequestro probatorio di un capannone, dove erano stati depositati circa 2mila mc di terreno misto ad imballaggi, legno ed altri materiali, derivanti da un'attività di scavo finalizzata alla bonifica di un sito dove erano stati rinvenuti rifiuti interrati.
L'ordinanza, secondo la Suprema Corte, ha una motivazione che è solo "apparente" laddove non argomenta in alcun modo circa il mancato svolgimento – in un arco temporale di 18 mesi - delle opportune indagini chimiche, da parte della Regione Campania o degli ausiliari del Pm, volte a verificare il grado di contaminazione dei materiali sequestrati. Il tutto, in assenza di comportamenti ostruzionistici da parte del ricorrente che, anzi, aveva provveduto ad effettuare le proprie analisi di parte.
Corte di Cassazione
Sentenza 6 maggio 2016, n.18952
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