Sentenza Corte di Giustizia Ue 12 maggio 2022, causa C-719/20
Appalti pubblici - Rifiuti - Appalto per la gestione del servizio rifiuti - Affidamento “in house” senza gara ex articolo 12, direttiva 2014/24/Ue (N.d.R.: articolo 5, Dlgs 50/2016) a una società partecipata da più Comuni - Aggregazione di impresa e modifiche assetto societario che fanno perdere il “controllo analogo” a uno dei Comune - Prosecuzione del servizio da parte della società anche nei confronti del Comune che ha perso il controllo sull’affidataria - Legittimità - Insussistenza - Contrasto con la direttiva 2014/24/Ue - Sussistenza - Obbligo di effettuazione di una gara - Sussistenza
Il servizio rifiuti "in house" affidato a società partecipata da più Comuni, non può proseguire, ad opera di un nuovo Ente nato da mutato assetto societario, nei confronti di un Comune che non partecipa più all'Ente.
Così ha deciso la Corte di Giustizia Ue nella sentenza 12 maggio 2022, causa C-719/20. La vicenda riguarda la controversia tra un Comune e una Provincia della Liguria in relazione al servizio rifiuti affidato inizialmente "in house" senza gara a una società partecipata da diversi Comuni. In seguito a una serie di vicende societarie, l'affidataria del servizio veniva acquisita da altro Ente partecipato sia da capitali privati che da alcuni Comuni liguri già azionisti del precedente Ente, ma non dal Comune in questione. Di qui il contrasto con l'articolo 12 della direttiva 2014/24/Ue perché la nuova società proseguiva nel servizio rifiuti oggetto dell'originario affidamento senza che fosse indetta una gara anche nei confronti del Comune ricorrente che però non esercitava più alcun controllo sulla nuova società.
Ricordano i Giudici europei che se un appalto rifiuti viene aggiudicato senza gara ("in house") l'acquisizione della società da parte di altro operatore economico, durante il periodo di validità dell'appalto in parola, è tale da costituire un cambiamento di una condizione fondamentale dell'appalto che obbliga a indire una gara. E questo perché il Comune non dispone più di alcuna partecipazione nel capitale della nuova società e non risulta essere né rappresentato negli organi decisionali di tale società né in grado di influenzare, foss'anche congiuntamente con gli altri comuni gli obiettivi strategici o le decisioni significative facendo venir meno le condizioni di legge per bypassare la gara con l'affidamento "in house". (FP)
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 12 maggio 2022, causa C-719/20
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