Sentenza Consiglio di Stato 24 gennaio 2020, n. 608
Appalti - Affidamento del servizio rifiuti - Contratto - Attività remunerata interamente dall’Amministrazione con sottrazione all’operatore economico del rischio di impresa - Natura dell’appalto - Articolo 165, Dlgs 50/2016 - Appalto di servizi - Sussistenza - Giurisdizione - Articolo 133, Dlgs 104/2010 - Competenza del Giudice ordinario - Sussistenza - Affidamento del servizio rifiuti con procedura negoziata anziché con gara per ragioni di "urgenza" - Articolo 63, Dlgs 50/2016 - Condizioni - Urgenza da eventi imprevedibili e non impotabili alla P.A., congrua motivazione, affidamento disposto nella misura strettamente necessaria - Necessità - Sussistenza
Ai sensi del Dlgs 50/2016 l'appalto del servizio rifiuti che preveda che l'attività sia pagata integralmente dall'Amministrazione pubblica è qualificato come appalto di servizi e non come concessione.
Così si è pronunciato il Consiglio di Stato (sentenza 24 gennaio 2020, n. 608) in merito alla giurisdizione ex articolo 133, Dlgs 104/2010 (Codice processo amministrativo). Come previsto dal Codice appalti (articolo 165, Dlgs 50/2016) un contratto di gestione del servizio rifiuti che stabilisce che l'attività svolta sia interamente remunerata dalla pubblica Amministrazione, sgravando l'operatore economico che gestisce il servizio dal rischio di impresa, è configurabile come appalto di servizi e non come concessione di servizi, cosicché tutte le controversie relative alla fase di esecuzione del contratto siano di competenza del Giudice ordinario e non di quello amministrativo. Pertanto delle questioni su inadempimento prestazioni, scadenza contratto, e così via, si occupa il Giudice ordinario.
Altro punto fissato dal Consiglio di Stato è sulla possibilità per il Comune di bypassare la gara di affidamento del servizio rifiuti ricorrendo alla procedura negoziata in casi di "urgenza" come previsto dall'articolo 63, Dlgs 50/2016. Tale ricorso è possibile solo se l'urgenza è dovuta a eventi imprevedibili e non è imputabile al Comune, se il ricorso a tale procedura sia adeguatamente motivato, e se l'affidamento è disposto "nella misura strettamente necessaria". (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 24 gennaio 2020, n. 608
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