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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 13 dicembre 2018, n. 32246

Rifiuti - Rifiuti urbani - Tassazione - Tariffa integrata ambientale (Tia2) - Articolo 238, Dlgs 152/2006 - Natura tributaria - Esclusione - Portata innovativa rispetto alla Tia1 ex Dlgs 22/1997 - Sussistenza - Natura privatistica della Tia2 - Sussistenza - Assoggettamento ad Iva - Legittimità

La tariffa integrata amb5ientale (cosiddetta Tia2) ex articolo 238 del Dlgs 152/2006 ha natura privatistica e pertanto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto.
La Cassazione civile con la ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32246 ha annullato la pronuncia del Giudice del merito favorevole a un contribuente del Veneto che considerata la tariffa integrata ambientale Tia2 come un tributo, nonostante la contraria indicazione del Legislatore e quindi la riteneva non assoggettabile a Iva. I Supremi Giudici invece hanno dato seguito alla Giurisprudenza consolidata in materia ribadendo la natura privatistica e non tributaria della tariffa di cui all'articolo 238 del Dlgs n. 152 e pertanto il suo assoggettamento ad Iva.
La Suprema Corte ha sottolineato la portata innovativa e ontologicamente diversa della Tia2 rispetto alla precedente Tia1 (la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del Dlgs 22/1997). La natura privatistica della Tia2, hanno ricordato i Giudici è stata poi definitivamente confermata dall'articolo 14, comma 33, del Dl 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 che ha fornito una sorta di "interpretazione autentica" della tariffa, sancendone la natura non tributaria. Per le controversie sorte post Dl 78/2010 dunque il problema della natura non tributaria della Tia2 non si pone più.

Corte di Cassazione

Sentenza 13 dicembre 2018, n. 32246