Sentenza Corte di Cassazione 13 dicembre 2018, n. 32246
Rifiuti - Rifiuti urbani - Tassazione - Tariffa integrata ambientale (Tia2) - Articolo 238, Dlgs 152/2006 - Natura tributaria - Esclusione - Portata innovativa rispetto alla Tia1 ex Dlgs 22/1997 - Sussistenza - Natura privatistica della Tia2 - Sussistenza - Assoggettamento ad Iva - Legittimità
La tariffa integrata amb5ientale (cosiddetta Tia2) ex articolo 238 del Dlgs 152/2006 ha natura privatistica e pertanto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto.
La Cassazione civile con la ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32246 ha annullato la pronuncia del Giudice del merito favorevole a un contribuente del Veneto che considerata la tariffa integrata ambientale Tia2 come un tributo, nonostante la contraria indicazione del Legislatore e quindi la riteneva non assoggettabile a Iva. I Supremi Giudici invece hanno dato seguito alla Giurisprudenza consolidata in materia ribadendo la natura privatistica e non tributaria della tariffa di cui all'articolo 238 del Dlgs n. 152 e pertanto il suo assoggettamento ad Iva.
La Suprema Corte ha sottolineato la portata innovativa e ontologicamente diversa della Tia2 rispetto alla precedente Tia1 (la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del Dlgs 22/1997). La natura privatistica della Tia2, hanno ricordato i Giudici è stata poi definitivamente confermata dall'articolo 14, comma 33, del Dl 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 che ha fornito una sorta di "interpretazione autentica" della tariffa, sancendone la natura non tributaria. Per le controversie sorte post Dl 78/2010 dunque il problema della natura non tributaria della Tia2 non si pone più.
Corte di Cassazione
Sentenza 13 dicembre 2018, n. 32246
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: