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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Campania 2 marzo 2018, n. 1361

Rifiuti - Tassa rifiuti (Tari) - Tariffe - Provvedimento di determinazione delle tariffe - Motivazione - Dlgs 507/1993 - Necessità - Sussistenza - Caratteristiche - Congruità, comprensibilità e trasparenza - Necessità - Sussistenza

È illegittimo il provvedimento di un Comune relativo alla determinazione delle tariffe della tassa rifiuti (Tari) se non è motivato con motivazione congrua, comprensibile e trasparente.
Così si è espresso il Tar Campania nella sentenza 2 marzo 2018, n. 1361 con cui ha annullato il provvedimento di determinazione della tassa rifiuti (Tari) disposto da un Comune in Provincia di Caserta. Per i Giudici campani i provvedimenti relativi alle tasse sui rifiuti esigono l'obbligo per il Comune di motivare analiticamente le scelte operate, in particolare sulle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, nonché su dati e circostanze che hanno eventualmente comportato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo (articolo 69, comma 2, Dlgs 507/1993).
La motivazione, prosegue il Tar, deve poi essere congrua e comprensibile, nonché trasparente circa i criteri scelti per addivenire alla quantificazione delle somme dovute dai cittadini così da assicurare il controllo, sia degli stessi cittadini, sia del Giudice sull'esercizio del potere discrezionale della P.A. È dunque illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione il provvedimento che determina le tariffe Tari privo di elementi idonei a ricostruire i presupposti di fatto e di diritto in ordine sull'ammontare o aumento della tariffa.

Tar Sicilia

Sentenza 2 marzo 2018, n. 1361