Sentenza Consiglio di Stato 3 ottobre 2017, n. 4614
Appalti pubblici a titolo gratuito - Legittimità - Sussistenza - Articolo 3, Dlgs 50/2016 - Concetto di "contratto a titolo oneroso" - Natura più ampia nel settore appalti pubblici - Condizioni - Derivazione per il partecipante alla gara di altro tipo di utilità economicamente apprezzabile
Più ampio secondo il Consiglio di Stato il concetto di "titolo oneroso" per un appalto di servizi, configurandosi possibile anche un appalto gratuito se esso dà altro tipo di utilità economicamente apprezzabile.
Nella sentenza 3 ottobre 2017, n. 4614 i Supremi Giudici amministrativi hanno riformato la decisione di merito che aveva dichiarato illegittima la gara con cui un Comune della Calabria aveva lanciato un appalto pubblico per la redazione del piano strutturale del Comune a titolo gratuito con solo rimborso spese (fino a un massimale prestabilito). Per il Tar la gratuità dell'appalto era in contrasto col Dlgs 50/2016 in quanto inidonea a garantire la qualità dell'offerta e, ancora prima, a consentire una sua effettiva valutazione.
Non la pensa così il Consiglio di Stato che ha sostenuto come ai sensi delle direttive Ue (2014/23/Ue 2014/24/Ue, 2014/25/Ue) e del Dlgs 50/2016 in materia di appalti pubblici c'è la preferenza per un'accezione ampia e particolare (rispetto al diritto comune) dell'espressione "contratti a titolo oneroso", tale da dare spazio all'ammissibilità di un bando che preveda le offerte gratuite (salvo il rimborso delle spese), ogniqualvolta dall'effettuazione della prestazione contrattuale il contraente possa figurare di trarre un'utilità economica lecita e autonoma, quand'anche non corrispostagli come scambio contrattuale dall'Amministrazione appaltante.
Consiglio di Stato
Sentenza 3 ottobre 2017, n. 4614
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