Sentenza Consiglio di Stato 22 febbraio 2021, n. 1515
Appalti pubblici - Appalti sotto la soglia comunitaria - Articolo 36, Dlgs 50/2016 - Possibilità per la stazione appaltante di ricorrere alla procedura ordinaria anziché alle procedure negoziate - Sussistenza - Applicazione del principio di rotazione tra gli operatori partecipanti - Esclusivamente per le procedure negoziate - Legittimità - Sussistenza - Applicazione alle procedure ordinarie - Esclusione
Il principio di rotazione tra i partecipanti agli appalti ex Dlgs 50/2016 vale solo per gli affidamenti tramite procedura negoziata, mentre non si applica se la P.a. bandisce una gara ordinaria.
Così ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza 22 febbraio 2021, n. 1515 rigettando le doglianze di una impresa dell'Emilia-Romagna risultata non aggiudicataria di un appalto, la quale si doleva della mancata applicazione del principio di rotazione tra operatori economici, principio consolidato in Giurisprudenza in relazione agli appalti sotto la soglia comunitaria aggiudicati ai sensi dell'articolo 36 del Dlgs 50/2016.
I Giudici amministrativi hanno però ricordato al ricorrente che lo stesso articolo 36 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che è sempre fatta salva la possibilità per la pubblica Amministrazione di ricorrere alla gara ordinaria negli appalti "sotto soglia". Il che da un lato significa che in tali tipologie di affidamenti non esiste un obbligo di ricorrere alla procedura negoziata, dall'altro che il principio di rotazione – volto a tutelare la concorrenza e a fungere da contrappeso rispetto alla facoltà attribuita all'Amministrazione appaltante di individuare gli operatori economici con i quali contrattare - opera, va da sé, solo per le procedure negoziate, non per la procedura ordinaria, cui partecipano liberamente tutti gli operatori. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 22 febbraio 2021, n. 1515
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