Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Giurisprudenza

Sentenza Tar Puglia 14 dicembre 2020, n. 1399

Appalti - Bonifiche - Affidamento di interventi per la bonifica o messa in sicurezza - Requisiti di partecipazione alla gara - Articolo 83, Dlgs 50/2016 - Iscrizione all'Albo gestori ambientali - Articolo 212, comma 5, Dlgs 152/2006 - Articolo 8, comma 1, lettera i), Dm 3 giugno 2014, n. 120 - Necessità - Sussistenza

Per partecipare alla gara per l'esecuzione di interventi di bonifica ma anche per quelli di messa in sicurezza è obbligatoria l'iscrizione all'Albo gestori ambientali.
Il Tar Puglia con la sentenza 14 dicembre 2020, n. 1399 ha annullato l'aggiudicazione di una gara bandita da un Comune per interventi per la bonifica di aree inquinate, lavori di isolamento sorgente di contaminazione primaria con misure di prevenzione di una ex discarica comunale di rifiuti solidi urbani. La motivazione è che l'aggiudicataria era priva dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali un requisito di idoneità professionale previsto ex articolo 83, comma 1, lettera a) del Dlgs 50/2016 per partecipare alla gara, anche se non indicato nel bando di gara.
Infatti, sottolineano i Giudici, le attività oggetto del bando possono essere esercitate solo da soggetti iscritto all'Albo gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del Dlgs n. 152/2006 e dell'articolo 8, comma 1, lettera i), del Dm 120/2014. Se anche si accettasse la tesi del Comune affidante per il quale i lavori non erano di bonifica ma di "messa in sicurezza", anche tali attività possono essere ricondotte alla nozione di bonifica ambientale e quindi necessitare dell'obbligo di iscrizione all'Albo gestori ambientali. Infine, il Tar ha ricordato come per consolidata giurisprudenza il requisito di iscrizione all'Albo gestori è un requisito di partecipazione alla gara non requisito da possedere in fase di esecuzione del contratto. (FP)

Tar Puglia

Sentenza 14 dicembre 2020, n. 1399