Sentenza Corte di Cassazione 25 novembre 2022, n. 44865
Rifiuti – Deposito incontrollato – Reato – Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 – Procedura di estinzione della contravvenzione ambientale – Articolo 318-bis e seguenti, Dlgs 152/2006 – Obbligo di organi di vigilanza e polizia giudiziaria di impartire le prescrizioni per consentire al contravventore l'estinzione del reato – Insussistenza - Condizione di procedibilità dell'azione penale – Insussistenza – Non punibilità della condotta per particolare tenuità del fatto – Articolo 131-bis, Codice penale – Obbligo di disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti – Insussistenza – Indicazione degli elementi di valutazione ritenuti rilevanti – Legittimità - Sussistenza
Il Dlgs 152/2006 non stabilisce affatto che l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria debbano obbligatoriamente impartire una prescrizione per consentire al contravventore l'estinzione del reato.
Alla luce di tale "costante orientamento" della giurisprudenza, ribadisce la Corte di Cassazione nella sentenza 25 novembre 2022, n. 44865, il procedere dell'azione penale non può mai essere messo in discussione dall'eventuale mancato espletamento della procedura di estinzione del reato - "vuoi perché non vi è alcunché da regolarizzare, vuoi perché la regolarizzazione è già avvenuta ed è congrua" - prevista dagli articoli 318-bis e seguenti del Dlgs 152/2006.
Il "Codice ambientale", sottolinea la sentenza, non afferma "espressamente" da nessuna parte che la procedura di estinzione della contravvenzione ambientale configuri una condizione di procedibilità dell'azione penale (così posizionandosi in linea con quanto già affermato dalla Giurisprudenza in riferimento alla speculare disciplina antinfortunistica ex Dlgs 758/1994).
Il Giudice ha così respinto il motivo di ricorso presentato contro una sentenza di condanna inflitta dal Tribunale di Brindisi per deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi (rifiuti da demolizione, da potature di piante, plastici), con il quale il ricorrente da un lato aveva sostenuto l'attivabilità anche su istanza di parte della procedura di estinzione delle contravvenzioni, dall'altro che il Pm non sarebbe stato autorizzato ad esercitare l'azione penale vertendosi in situazione di sospensione ai sensi dell'articolo 318-sexies del Dlgs 152/2006. (AG)
Corte di Cassazione
Sentenza 25 novembre 2022, n. 44865
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: