Sentenza Consiglio di Stato 13 dicembre 2017, n. 5854
Contratti pubblici - Appalti di lavori e forniture sotto la "soglia comunitaria" - Modalità di affidamento - Articolo 36 del Dlgs 50/2016 - Principio di rotazione tra gli operatori - Obbligatorietà - Sussistenza
Il Consiglio di Stato ha ribadito che ai sensi dell'articolo 36 del Dlgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) negli appalti "sotto soglia comunitaria" il principio di rotazione tra operatori è obbligatorio.
I Giudici nella sentenza 13 dicembre 2017, n. 5854 hanno dato ragione a un Comune friulano che aveva indetto una procedura negoziata ex articolo 36, comma 2, Dlgs 50/2016 per una serie di lavori connessi a una sagra comunale, non invitando alla gara il gestore uscente nel rispetto del principio di rotazione. Il ricorrente lamentava che il principio di rotazione da sé solo non potrebbe giustificare il mancato invito dell'operatore economico uscente ma solo l'obbligo del Comune appaltante di consultare più operatori economici per acquisire molteplici offerte e garantirsi il servizio migliore.
Non la pensa così il Consiglio di Stato che ha ribadito il suo orientamento. Il principio di rotazione che ai sensi dell'articolo 36, Dlgs 50/2016 deve guidare la stazione appaltante nella fase di consultazione degli operatori, è obbligatorio per gli appalti sotto la soglia comunitaria e ha lo scopo di evitare rendite di posizione del gestore uscente, evitando affidamenti senza gara che ostacolino la partecipazione delle piccole imprese, dando l'opportunità di partecipare a tutti gli operatori idonei. L'invito al gestore uscente riveste carattere eccezionale e va espressamente motivato.
Consiglio di Stato
Sentenza 13 dicembre 2017, n. 5854
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