Tar Liguria 10 luglio 2017, n. 598
Appalti - Certificazioni ambientali - Impronta climatica Iso 14067 - Articolo 93, Dlgs 50/2016 - Valore di criterio premiante - Sussistenza - Valore di criterio di aggiudicazione - Negazione - Presenza di valori limite ex articolo 68, Dlgs 50/2016 - Negazione - Differenza con certificazioni di qualità ambientale ex articolo 87, Dlgs 50/2016 - Sussistenza
In materia di appalti verdi, tra le specifiche tecniche non può essere inserito il possesso di certificazione Iso 14067 (sull’impronta climatica), poiché ha carattere generale e astratto e non è collegata ad un valore o livello soglia.
Il Tar Liguria, con sentenza 10 luglio 2017, n. 598, ha evidenziato come ai sensi dell’articolo 68, Dlgs 50/2016 (cd. “Codice appalti”) le specifiche tecniche inserite nei documenti di gara debbano essere corredate dall’indicazione di un valore o livello soglia. Non è questo il caso della certificazione Iso 14067, che essendo generale e astratta, non si riferisce ad un livello minimo; e proprio per questo può essere presentata come criterio premiante e non obbligatorio.
Nel caso di specie, il Giudice ha accolto il ricorso dell’imputato che chiedeva l’annullamento della legge di gara per l’affidamento del noleggio di autoveicoli per la raccolta differenziata, sulla base del fatto che il requisito del possesso della certificazione Iso 14067 rientrasse tra le specifiche tecniche.
Tar Liguria
Sentenza 10 luglio 2017, n. 598
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