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Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 19 aprile 2017, n. 1825

Appalti - Affidamento bonifica e messa in sicurezza discarica di rifiuti - Requisiti per partecipare ex articolo 39, Dlgs 163/2006 (N.d.r: in continuità, articolo 83, Dlgs 50/2016) - Iscrizione all'Albo gestori ambientali - Necessità - Già alla scadenza di presentazione delle offerte - Sussistenza

Per partecipare a una gara d'appalto per la bonifica e messa in sicurezza di una discarica di rifiuti serve l'iscrizione alla apposita sezione dell'Albo gestori ambientali.
Lo ha ricordato il Consiglio di Stato nella sentenza 19 aprile 2017, n. 1825 che ha rigettato le doglianze di una impresa che aveva vinto l'appalto per la bonifica di una discarica di rifiuti ma era stata esclusa in quanto non in possesso del requisito di iscrizione all'Albo. Per i Giudici se è vero che ai sensi dell'articolo 212 del Dlgs 152/2006 l'iscrizione all'Albo è requisito di svolgimento dell'attività e non di partecipazione alla gara, nondimeno è solo l'ordinamento delle pubbliche commesse a specificare di suo quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara.
E la giurisprudenza ha da tempo affermato che l'iscrizione all'Albo gestori ambientali è fra i requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti per partecipare a una gara dalla normativa sugli appalti pubblici ex articolo 39 del Dlgs 163/2006 vigente ratione temporis, ora analogamente articolo 83, Dlgs 50/2016, norma corroborata dall'articolo 49, Dlgs 163/2006 - ora articolo 89 comma 10, DLgs 50/2016 che esclude la possibilità dell'avvalimento per l'iscrizione all'Albo gestori. Tale requisito, conclude il Consiglio di Stato va posseduto prima del termine di presentazione delle offerte.

Consiglio di Stato

Sentenza 19 aprile 2017, n. 1825