Sentenza Corte di Cassazione Sezioni Unite 15 marzo 2016, n. 5078
Rifiuti - Servizio gestione rifiuti - Tariffa di igiene ambientale, "Tia1" - Articolo 49, Dlgs 22/1997 - Natura tributaria - Sussistenza - Applicabilità dell'Iva - Esclusione - Compatibilità col diritto Ue in materia di Iva – Sussistenza
Niente Iva sulla tariffa di igiene ambientale sul servizio rifiuti (cosiddetta"Tia1") secondo le Sezioni Unite della Cassazione che ribadiscono inoltre la compatibilità della disciplina col diritto Ue.
Chiamate a decidere se sottoporre alla Corte di Giustizia Ue la questione sull'applicabilità o meno dell'Iva alla tariffa sul servizio rifiuti (tariffa di igiene ambientale,"Tia") istituita dal 1° gennaio 1999 in sostituzione della Tarsu (articolo 49, Dlgs 22/1997) le Sezioni Unite civili con sentenza 15 marzo 2016, n. 5078 chiudono la questione statuendo che non si applica l'Iva perché la tariffa di igiene ambientale si caratterizza per l'assenza di volontarietà nel rapporto tra gestore del servizio rifiuti e utente, la totale predeterminazione dei costi da parte del soggetto pubblico e l'assenza del rapporto sinallagmatico (prestazione/controprestazione) a base dell'assoggettamento a Iva.
Tale disciplina è in perfetta sintonia con quanto prevede la direttiva Ue 2006/112/Ce sul campo di applicazione dell'Iva per cui è insussistente il rinvio alla Corte Ue. La decisione delle Sezioni unite della Cassazione si riverbera anche sulla Tari, la nuova tariffa rifiuti vigente dal 1° gennaio 2014 (articolo 668, legge 147/2013), la quale ha natura tributaria e non sconta l'Iva.
Corte di Cassazione
Sentenza 15 marzo 2016, n. 5078
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