Sentenza Corte di Cassazione 19 marzo 2018, n. 12637
Sicurezza sul lavoro - Lavori edili in quota, articolo 111, Dlgs 81/2008 - Cantiere con più imprese appaltatrici - Caduta dall'alto - Lesioni del lavoratore - Responsabilità del coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Obblighi ex articoli 91 e seguenti Dlgs 81/2008 - Sussistenza
In caso di lavori edili in quota resta in capo al coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'obbligo di vigilanza e di controllo sulle imprese esecutrici per la corretta applicazione delle disposizioni normative.
La Suprema Corte con sentenza 19 marzo 2018, n. 12637 ricorda che ai sensi degli articoli 91 e seguenti, il coordinatore per l'esecuzione è tenuto a mettere in atto azioni di coordinamento, di comunicazione e di informazione tra le imprese, per verificare l'osservanza dell'attuale normativa in materia di sicurezza messa in atto dalle imprese appaltatrici. In ottemperanza alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96, Dlgs 81/2008, è inoltre titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, che sono a capo delle imprese coinvolte nella ristrutturazione edilizia.
Nella fattispecie in esame i Giudici confermano la responsabilità dell'imputato toscano per aver causato lesioni personali gravi al lavoratore, non avendo adottato specifiche misure di sicurezza preventive dei rischi di cadute dall'alto e per non aver impartito ai preposti ai lavori, durante i sopralluoghi effettuati nel cantiere, specifiche disposizioni per evitare l'infortunio.
Corte di Cassazione
Sentenza 19 marzo 2018, n. 12637
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