Sentenza Consiglio di Stato 23 marzo 2018, n. 1843
Appalti - Acque - Servizio idrico - Affidamento - Procedura negoziata - Articolo 95, Dlgs 50/2016 - Ammissione dei concorrenti - Impugnazione immediata senza attendere l'aggiudicazione - Articolo 120, comma 2-bis del Dlgs 104/2010 - Condizioni - Pubblicazione degli atti della procedura - Necessità
L'onere di impugnare immediatamente (entro 30 giorni) l'esclusione dalla gara per l'affidamento della manutenzione di una rete idrica decorre dalla piena conoscenza del provvedimento.
Lo ha ribadito il Consiglio di Stato (sentenza 23 marzo 2018, n. 1843) in relazione a una procedura negoziata ex articolo 95 del Dlgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria di un Comune della Campania. I Giudici hanno confermato quanto deciso dal Tar che aveva stabilito come l'impresa esclusa dalla gara non avesse sforato il termine di 30 giorni per l'impugnazione del provvedimento di esclusione previsti dall'articolo 120, comma 2-bis del Dlgs 104/2010 sul processo amministrativo.
Per i Giudici però la norma va letta in modo ragionevole. Il termine decorre dalla pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Amministrazione o, in caso di mancata pubblicazione come nel caso di specie, dal momento in cui l'interessato ne ha avuta piena conoscenza, non essendo sufficiente che egli conoscesse il mero fatto di essere escluso dalla gara. Occorre invece che sia messo in grado di percepire i profili dell'atto che ne rendano evidente la lesività per la propria sfera giuridica.
Consiglio di Stato
Sentenza 23 marzo 2018, n. 1843
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