Sentenza Corte di Giustizia Ue 15 marzo 2018, causa C-104/17
Imballaggi - Recupero e riciclaggio dei rifiuti - Contributo a un fondo nazionale per l'ambiente - Immissione sul mercato nazionale dei prodotti imballati e degli imballaggi, senza intervento su questi ultimi Articolo 15, direttiva 94/62/Ce - Principio cosiddetto "chi inquina paga" - Conformità
La normativa nazionale che impone un contributo agli operatori che immettono merci imballate sul mercato, anche se non intervengono in alcun modo sulle stesse, è conforme alla direttiva 94/62/Ce sui rifiuti di imballaggio.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue (sentenza 15 marzo 2018, causa C-104/17), secondo la quale gli operatori in questione, a prescindere dall'eventuale trattamento delle merci imballate o degli imballaggi, contribuiscono comunque all'immissione di rifiuti – sotto forma di imballaggi – sul mercato nazionale.
È quindi conforme all'articolo 15 (Strumenti economici) della direttiva 94/62/Ce – nonché, più in generale, al principio del "chi inquina paga" - la normativa nazionale (nel caso specifico, rumena) che impone il pagamento di un contributo, calibrato sulla differenza tra la quantità di rifiuti di imballaggio corrispondenti agli obiettivi minimi di recupero e le quantità effettivamente recuperate, agli operatori che immettono sul mercato nazionale merce imballata al solo fine di aliernarla, "nella medesima forma", ad altri operatori economici (dettaglianti) che, a loro volta, la alienano al consumatore finale.
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 15 marzo 2018, causa C-104/17
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