Sentenza Corte di Cassazione 21 maggio 2018, n. 22468
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Reato presupposto di lesioni colpose per effetto di violazione normativa antinfortunistica ex articolo 590, Codice penale - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001- Declaratoria di prescrizione del reato - Accertamento autonomo della responsabilità dell'Ente - Articolo 8, Dlgs 231/2001 - Presupposti - Verifica incidentale della sussistenza del fatto di reato - Necessità
In caso di prescrizione del reato di lesioni colpose in violazione di norme antinfortunistiche, si procede autonomamente per la responsabilità della società ex Dlgs 231/2001 ma occorre verificare la sussistenza del fatto di reato.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione che con sentenza 21 maggio 2018, n. 22468 in relazione alla condanna di una società del Veneto per responsabilità amministrativa ex articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 in relazione al reato presupposto di lesioni colpose in violazione di normativa antinfortunistica contestato al legale rappresentante dell'Ente.
La Corte ha annullato la sentenza di merito in quanto il Giudice avrebbe dichiarato la prescrizione del reato nei confronti dell'imputato condannando la società senza motivare adeguatamente la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato colposo presupposto fondante la responsabilità dell'ente, in violazione del principio di diritto consolidato per cui in caso in cui dichiari la prescrizione del reato presupposto, il Giudice, ai sensi dell'articolo 8 del Dlgs n. 231/2001, procede all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa dell'Ente nel cui interesse e vantaggio l'illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato, verifica non effettuata nel caso di specie.
Corte di Cassazione
Sentenza 21 maggio 2018, n. 22468
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