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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Campania 23 maggio 2018, n. 3369

Rifiuti - Terreno privato sottostante una strada pubblica - Abbandono di rifiuti da parte di terzi - Impossibilità del proprietario del terreno a contrastare l'illecito - Obbligo di cooperazione della P.a. - Ordinanza sindacale di rimozione - Articolo 192, comma 3, Dlgs 152/2006 - Colpa del proprietario del terreno - Necessaria - Criterio di valutazione - Ragionevole esigibilità

Se il proprietario del terreno non può intervenire in modo autonomo e risolutivo per contrastare il continuo sversamento di rifiuti dalla strada pubblica, l'autorità deve collaborare alla realizzazione di opere di protezione.
Con queste motivazioni il Tar della Campania (sentenza 3369/2018) ha annullato un'ordinanza, firmata dal Sindaco di Castellammare di Stabia, nella quale veniva intimato alla proprietaria di un terreno di rimuovere i rifiuti sullo stesso abbandonati da parte di soggetti terzi, transitanti nella soprastante strada pubblica.
Ai fini dell'emanazione delle ordinanze sindacali, ricorda il Giudice, l'articolo 192 (Divieto di abbandono) del Dlgs 152/2006 richiede quantomeno l'accertamento, secondo criteri di ragionevole esigibilità, di una "colpa" da parte del proprietario del terreno.
Nel caso specifico, invece, nessuna condotta negligente da parte della ricorrente in giudizio, neanche a titolo di culpa in vigilando, considerato che la stessa, dopo aver ricevuto il no del Comune alla recinzione dell'area, si era "diligentemente adoperata" nel corso del tempo per contrastare il continuo sversamento dei rifiuti, sia con opere materiali, sia attraverso numerosi esposti e denunce alla competente autorità.

Tar Campania

Sentenza 23 maggio 2018, n. 3369