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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 11 gennaio 2016, n. 57

Rifiuti - Abbandono - Ordinanza per la rimozione - Articolo 192, Dlgs 152/2006 - Competenza espressa del Sindaco - Tu Enti locali - Articolo 107, Dlgs 267/2000 - Competenza dei dirigenti - Inapplicabilità

Il responsabile del settore vigilanza comunale non ha la competenza per intimare la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati al responsabile dell'illecito o al proprietario dell'area.
A dirlo è il Consiglio di Stato (sentenza 57/2016)  che sottolinea come l'articolo 192 (Divieto di abbandono) del Dlgs 152/2006 (cd. "Codice ambientale") attribuisca espressamente al Sindaco la competenza a disporre le operazioni necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi.
In quanto disposizione speciale sopravvenuta, la norma del "Codice ambientale" prevale sull’articolo 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) del Dlgs 267/2000 ("Tu Enti locali"), a mente del quale le disposizioni che conferiscono agli organi di governo comunali l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi devono essere intese nel senso che la competenza spetta ai dirigenti.
Il CdS ha quindi deciso di annullare l'ordinanza emessa dal responsabile del settore vigilanza di un Comune della Basilicata, ribaltando il giudizio del Tar che in primo grado aveva respinto il ricorso.

Consiglio di Stato

Sentenza 11 gennaio 2016, n. 57