Sentenza Corte di Cassazione 6 marzo 2024, n. 9461
Rifiuti - Abbandono di rifiuti - Ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati ex articolo 192, Dlgs 152/2006 - Inottemperanza all'ordine del Sindaco - Responsabilità ex articolo 255, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Mancanza della disponibilità dell'area su cui giacciono i rifiuti abbandonati - Area sottoposta a sequestro giudiziario - Scriminante del reato ex articolo 255, Dlgs 152/2006 - Esclusione - Obbligo del destinatario di attivarsi presso il Giudice dell'esecuzione per accedere all'area onde ottemperare all'ordine di rimozione - Sussistenza
Chi riceve una ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati non può sottrarsi all'obbligo lamentando che l'area dell'abbandono è sotto sequestro, ma deve attivarsi per potervi accedere e ottemperare all'ordine.
Un principio sottolineato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 6 marzo 2024, n. 9461 con cui ha confermato la condanna del titolare di una azienda ai sensi dell'articolo 255, Dlgs 152/2006 per non avere egli ottemperato all'ordine del Sindaco di rimozione dei rifiuti abbandonati nell'area aziendale ai sensi dell'articolo 192, Dlgs 152/2006. La giustificazione del non avere diretta disponibilità sull'aria su cui intervenire, perché come nel caso di specie sottoposta a sequestro giudiziario, non è legittima.
In altre parole non costituisce una scriminante del reato dell'articolo 255, Dlgs 152/2006 (inottemperanza all'ordine di rimozione del Sindaco) il fatto che i rifiuti abbandonati giacciano su un'area sottoposta a sequestro giudiziario. Il destinatario dell'ordinanza deve attivarsi chiedendo al Giudice dell'esecuzione l'autorizzazione all'accesso ai luoghi così da ottemperare all'ordine di rimozione. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 6 marzo 2024, n. 9461
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