Sentenza Corte di Cassazione 28 maggio 2018, n. 23864
Sicurezza sul lavoro – Demolizione di fabbricato contenente fibre di amianto – Omessa adozione delle misure di protezione per la salute degli operatori – Reato – Articolo 262, comma 2, Dlgs 81/2008 – Sussistenza – Rifiuti - Trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi contenenti amianto – Articolo 256, commi 1, Dlgs 152/2006 – Sequestro preventivo del mezzo di trasporto utilizzato - Legittimità
La "secondarietà" dell'attività di demolizione rispetto alle altre attività aziendali non giustifica la mancata adozione delle misure a tutela della salute degli operai contro il rischio amianto.
Secondo le testuali parole della Corte di Cassazione (sentenza 23864/2018), infatti, "proprio la circostanza della minor conoscenza del regime amministrativo di certe attività, avrebbe imposto un obbligo supplementare di diligenza, monitoraggio e controllo".
La Suprema Corte ha così respinto un motivo di ricorso contro il sequestro preventivo di due autocarri, disposto dal Gip del Tribunale di Lanciano nell'ambito di un indagine sulla demolizione di un fabbricato e successiva ricostruzione immobiliare, per i reati di cui all'articolo 262, comma 2, Dlgs 81/2008 (omessa adozione delle misure preventive a tutela della salute dei lavoratori) e all'articolo 256, comma 1, 2 e 5, Dlgs 152/2006 (trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi contenenti amianto).
Il soggetto ricorrente, secondo il Tribunale, non poteva non essere al corrente della presenza di amianto nell'edificio da demolire, circostanza nota in città e comunque rilevabile all'avvio dei lavori. La colpa del soggetto, peraltro, è stata desunta anche dall'ordine impartito dallo stesso ai dipendenti - accompagnato da un riferimento a una non meglio specificata bonifica - di bagnare con potenti getti d'acqua le mure via via demolite, al fine di impedire la dispersione delle polveri.
Corte di Cassazione
Sentenza 28 maggio 2018, n. 23864
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