Sentenza Corte di Cassazione 20 luglio 2022, n. 28444
Sicurezza sul lavoro - Contratto di appalto - Rischio da interferenza (presenza di più imprese nel medesimo contesto lavorativo) - Obblighi di coordinamento e cooperazione in capo al datore di lavoro ex articolo 26 del Dlgs 81/2008 (articolo 7 del previgente Dlgs 626/1994) - Operatività - Presupposti - Rapporto contrattuale tra imprese (contratto d'appalto, d'opera, di somministrazione) - Sufficienza - Esclusione - Interferenza "in concreto" tra imprese - Necessità - Sussistenza - Infortunio del lavoratore - Reato di lesioni personali colpose ex articolo 590 del Codice penale - Responsabilità del datore di lavoro committente per violazione degli obblighi di coordinamento ex articolo 26 del Dlgs 81/2008 - Accertamento - Disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro da parte del datore - Necessità - Sussistenza
Per l'operatività degli obblighi datoriali di coordinamento ex Dlgs 81/2008 connessi a un appalto (più imprese operanti nella stessa sede) rileva la "concreta interferenza" tra imprese indipendentemente dal rapporto contrattuale.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 28444/2022 chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da un dirigente delegato di una società per azioni (società committente) chiamato a rispondere, in qualità di datore di lavoro, del reato di lesioni personali colpose commesse ai danni di un dipendente della società appaltatrice investito da un mezzo all'interno di un centro ligure di conferimento rifiuti. Al ricorrente si addebitava di non aver attuato, di concerto con gli altri datori di lavoro che gestivano le lavorazioni, un'adeguata attività di cooperazione e informazione che permettesse di individuare i possibili rischi da interferenze tra mezzi e persone.
La Corte, nell'annullare con rinvio la sentenza impugnata, chiarisce che il concetto di interferenza è dato dal contatto rischioso tra il personale di imprese diverse operanti nel medesimo contesto aziendale, con la conseguenza che ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione che gravano sul datore di lavoro ex articolo 26 del Dlgs 81/2008 occorre dare rilievo alla concreta interferenza tra le diverse imprese (possibile fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori) "e non alla mera qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro, vale a dire contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione". (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 20 luglio 2022, n. 28444
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